La riforma del 416 TER
Lo scambio elettorale politico-mafioso è un reato disciplinato dall’articolo 416 ter del codice penale italiano, inserito nel libro secondo. Il reato è stato introdotto dal D.L. n. 306 del 1992 convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992 e modificato ancora il 16 aprile 2014 sotto la spinta di quasi 500mila cittadini che hanno firmato la campagna Riparte il futuro.
L’articolo, che vuole contrastare i legami politico-mafiosi, è strettamente connesso con la fattispecie prevista dall’art. 416 bis: infatti prevede la pena per chi ottiene la promessa dei voti dalla criminalità organizzata (il procacciamento di voti per sé o per altri o l’ostacolo al libero esercizio del voto rientra tra i programmi dell’associazione mafiosa) in cambio della erogazione di denaro.
(VEDI I DUE TESTI DI LEGGE A CONFRONTO)